ART. 1 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Sinergie Sociali” 

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L’Associazione è costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di Promozione Sociale denominata Sinergie Sociali con sede in via Alcide De Gasperi, 60 nel comune di Valenzano. 

ART. 2 

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità Sociale a favore degli associati e di terzi.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  • a)  La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione.
  • b)  Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi

dell’emarginazione e della giustizia sociale in generale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo, insegnamento delle macchine amministrative con appositi incontri in aula con professionisti del settore. 

c) L’associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa: – servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicali, teatrale e cinematografico, radio e tv e relative programmazioni, pubblicità e marketing, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, attività socio sanitarie domiciliare e residenziale, tramite figure professionali. 

ART. 3 

  1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono categorie di soci:

Fondatori ( 

Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e, hanno diritto di voto, dopo un anno dalla ratifica del provvedimento di accettazione a socio Ordinario) 

Onorari (persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci) …. Possono, altresì, aderire 

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Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini, 

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nell’Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari. Sono soci fondatori coloro che 

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hanno sottoscritto l’atto costitutivo originario). 

all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contribuito economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. (*) 

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associative è intrasmissibile; in vaso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. 

(*) i soci sostenitori per avere diritto all’elettorato attivo e passivo devono versare annualmente all’Associazione un contributo superiore alla quota associativa ordinaria. 

ART. 4 

Tutti i soci hanno uguali diritti. 

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell’Associazione e di svolgere il lavoro
    comunemente concordato.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale
    regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, 

volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati. 

ART. 5 

La qualità di socio si perde: 

  • a)  per decesso;
  • b)  per morosità nel pagamento della quota associativa;
  • c)  per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
  • d)  per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), B) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 giorni di tempo per far ricorso all’Assemblea. 

ART. 6 

1. Gli organi dell’Associazione sono: 

  • –  Assemblea dei soci;
  • –  Consiglio Direttivo;
  • –  Presidente;
  • –  Vice Presidente;
  • –  Coordinatore Artistico;
  • –  Tesoriere

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito. 

ART: 7 

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
    contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio
    Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinario o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica
    dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART: 8 

L’Assemblea deve: 

  • –  Discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • –  Fissare l’importo della quota sociale annuale e il termine ultimo per il versamento;
  • –  Determinare le linee generali e programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • –  Approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
    dell’Associazione;
  • –  Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’Art. 5;
  • –  Eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del
    Tesoriere e del Coordinatore Artistico il quale
  • –  Delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
  • –  Discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
  • –  Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame del
    Consiglio Direttivo.
    ART. 9
  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max 2).
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti
    per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle
    persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e
    con adesione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

ART. 10 

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). 3

ha come compito principale quello di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’azienda. Dalla pianificazione strategica al budgeting (che 

è la pianificazione del budget da investire per agevolare e curare ogni ramo aziendale con equilibrio e 

senza sprechi) dalla produzione alla finanza, il Coordinatore Artistico deve gestire e coordinare tutti 

questi processi al fine di guidare l’azienda verso il successo inoltre ha il compito di promuovere 

iniziative o progetti anche con l’aiuto di soggetti terzi e di sottoporli all’attenzione del Presidente per 

il parere non vincolante e al Consiglio per l’approvazione; 

ART: 11 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 Membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 20 giorni prima della riunione.
  3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
    espressamente demandati all’Assemblea; cura l’esecuzione dei deliberati dall’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso, propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, delibera in ordine all’esclusione dei soci secondo quanto previsto dall’ART. 5, ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente.
    In vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 12 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di effettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente non gestisce la cassa dell’Associazione. La mansione della gestione della cassa è riservata al Tesoriere che incassa e paga per ogni attività dell’Associazione previo autorizzazione del Presidente o in subordine del Consiglio di Amministrazione. 

ART: 13 

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: 

  • a)  Quote contributi degli associati;
  • b)  Eredità, donazioni e legati;
  • c)  Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al
    sostegno di specifici e documenti programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • d)  Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • e)  Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • f)  Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
    attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
    sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • g)  Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • h)  Entrate derivanti da iniziative o strategie promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
    feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;
  • i)  Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

j) L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

ART. 14 

Il patrimonio sociale è costituito da: 

  • a)  Beni immobili e mobili;
  • b)  Donazioni, lasciti e successioni;
  • c)  Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. 

ART. 15 

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 

L’Associazione ha durata illimitata ovvero fino al suo scioglimento. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui agli Artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione sarà devoluto a finalità di utilità sociale. 

ART. 17 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. 

ART. 18 

Foro competente quello di Bari. Letto accettato e firmato: 

  1. Socio Fondatore Vitantonio Leuzzi
  2. Socio Fondatore Lamorgese Giovanni
  3. Socio Fondatore Mario Teseo
  4. Socio Fondatore Rocco Coppola
  5. Socio Fondatore Lucia D’Attoma
  6. Socio Fondatore Francesca De Santis
  7. Socio Fondatore Rosa Lomoro
  8. Socio Fondatore Rocca Zenzola
  9. Socio Fondatore Rita Abbrescia
  10. Socio Fondatore Nicola Partipilo

Socio Fondatore Rosa Lomoro Socio Fondatore Rocca Zenzola Socio Fondatore Michele Zenzola Socio Fondatore Rita Abbrescia Socio Fondatore Nicola Partipilo 

Valenzano, 

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